Statuto Associazione Elena Messina
Art. 1 - Denominazione
È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata “Associazione Elena Messina” (di seguito, l’Associazione).
Art. 2 - Sede
L’Associazione ha sede in Roma, Via Attilio Ambrosini n. 1. Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune non è considerata modifica dello statuto sociale. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all’estero.
Art. 3 - Durata
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo degli associati.
Art. 4 - Scopo
L’Associazione, istituita in memoria di Elena Messina, si propone, seguendo gli ideali che ne hanno contraddistinto il percorso di vita e professionale, di mantenerne immutato il ricordo, stimolando una visione corretta di meritocrazia e premiando la virtù, il talento e la tenacia di quanti, con impegno e costanza, si distinguono in ogni campo del sapere e del sociale.
L’Associazione ha carattere culturale, è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. L’Associazione ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e natura di ente non commerciale ai fini dell’imposizione tributaria. Le finalità dell’Associazione sono:
˗ riconoscere e valorizzare l’eccellenza negli ambiti scolastici, accademici e professionali;
˗ promuovere l’impegno, la passione e la determinazione quali valori posti alla base della realizzazione personale e lavorativa;
˗ incentivare la cultura della meritocrazia e del rispetto delle regole;
˗ premiare, in linea con l’articolo 34 della Costituzione, i capaci e i meritevoli privi di mezzi, contribuendo in vario modo a ché essi raggiungano i gradi di studi più alti;
˗ sostenere percorsi di cittadinanza attiva e responsabile.
Art. 5 – Attività
L’Associazione, al fine di perseguire le finalità indicate all’art. 4, può svolgere le attività di seguito elencate:
- promozione e attuazione di iniziative di carattere divulgativo, sociale, culturale e ricreativo;
- istituzione di borse di studio;
- organizzazione di convegni, manifestazioni, mostre, concerti, rassegne, corsi, seminari;
- promozione di iniziative volte ad incentivare l’aggregazione e la vita associativa attraverso qualsivoglia strumento ritenuto idoneo allo scopo.
L’Associazione può svolgere le proprie attività in Italia e all’estero. L’Associazione, inoltre, può aderire, affiliarsi o consorziarsi, sostenere intese e scambi con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, per il raggiungimento delle proprie finalità, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni che perseguano analoghe finalità.
L'Associazione, direttamente o tramite accordi e/o convenzioni con Amministrazioni e/o Enti pubblici e/o Università e/o Fondazioni e/o altre Associazioni e/o Enti privati di qualsiasi tipo, si rende promotrice di tirocini formativi ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.i.
Art. 6 - Associati
Possono essere associati coloro che, condividendo pienamente i valori e i principi ispiratori dell’Associazione, si impegnano ad attuare e perseguire nel tempo le finalità indicate nell’articolo 4 del presente Statuto.
L’ammissione avviene a seguito di presentazione di richiesta scritta, che venga accettata dal Consiglio Direttivo, e del versamento della quota di associazione stabilita ai sensi dell’Art. 7 del presente Statuto.
Sono Soci Membri coloro che hanno ideato e costituito l’Associazione. Sono altresì Soci Membri gli associati che si sono distinti per la partecipazione e l’impegno profusi nell’attuazione delle finalità dell’Associazione; questi ultimi sono nominati, dietro presentazione di richiesta scritta, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due deliberazioni e a maggioranza semplice dalla terza in poi.
Il Consiglio Direttivo può riservarsi la facoltà di valutare la perdita della qualità di Socio Membro, deliberando a maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due deliberazioni e a maggioranza semplice dalla terza in poi.
Sono Soci Ordinari gli associati che compongono l’Assemblea ma non sono parte del Consiglio Direttivo.
Ogni associato può recedere in qualsiasi momento. Il recesso dall’Associazione si manifesta mediante l’invio di una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Art. 7 - Quota associativa
Il Consiglio Direttivo definisce annualmente l’importo delle quote associative per i soci membri e per i soci ordinari. Nel definire le quote, il Consiglio può prevedere delle forme di incentivo alla partecipazione e delle agevolazioni. Le quote sociali versate non possono essere trasmesse, né cedute.
Art. 8 - Organi sociali
Gli Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.
Art. 9 - Assemblea
L’Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Se convocata e costituita a norma di Statuto, l’Assemblea rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni obbligano gli associati, ancorché assenti, dissenzienti o astenuti. L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori delle sede associativa in altro luogo idoneo proposto dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante una comunicazione scritta, che può avvenire anche via posta elettronica, da inviare a tutti gli associati aventi diritto di voto. La convocazione si effettua con un preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data di convocazione. Nell’avviso di convocazione sono indicati, oltre all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario dell’adunanza. In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentata la totalità delle quote associative e sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Il diritto di partecipazione e di voto è riconosciuto a tutti gli associati che siano in regola con il versamento delle quote associative e che non abbiano fatto pervenire una richiesta di dimissioni.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati a mezzo di delega scritta, conferibile anche tramite posta elettronica. Ciascun associato può cumulare le deleghe degli altri associati fino ad un massimo di tre.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. In caso di assenza o impedimento di questi, l’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e nomina un Segretario - anche non associato - al quale viene assegnato l’incarico di redigere il verbale dell’Assemblea.
Gli associati hanno diritto rispettivamente a un voto a testa, oltre alla possibilità di esercitare il voto per delega.
Il voto è sempre palese, salvo che il Presidente non disponga la votazione con scheda. In quest’ultima ipotesi il Presidente può nominare uno o più scrutatori. Il Presidente dell’Assemblea provvede alla convalida dei voti e alla proclamazione dei risultati.
Le deliberazioni assembleari sono verbalizzate dal Segretario e sottoscritte da quest’ultimo e dal Presidente.
L’Assemblea degli associati è convocata almeno una volta l’anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto. L’Assemblea si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà degli associati aventi diritto al voto. Non è previsto un quorum di presenze per la validità della seconda convocazione. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.
L’Assemblea degli associati:
- approva il rendiconto;
- delibera su proposte e argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 10 - Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Associazione, ha poteri di firma e di legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente ha poteri di nomina e di revoca di avvocati e procuratori.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;
- cura la corretta gestione amministrativa dell’Associazione;
- è responsabile del rendiconto finanziario;
- cura l’osservanza dello Statuto e ne propone la modifica al Consiglio Direttivo qualora lo ritenga opportuno.
In caso di urgenza, il Presidente adotta ogni provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo e provvede affinché il provvedimento venga successivamente sottoposto alla ratifica del Consiglio.
L’incarico del Presidente ha durata annuale.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.
Art. 11 - Vice Presidente
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente collabora con il Presidente nelle attività associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza ed agisce su sua delega.
L’incarico del Vice Presidente ha durata annuale.
Art. 12 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha compiti di indirizzo e controllo dell’attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto dai Soci Membri.
I Consiglieri rimangono in carica per tutta la durata dell’Associazione, salvo rinuncia alla carica comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e / o esclusione del Consigliere per decisione del Consiglio Direttivo a causa di comportamenti contrari allo spirito dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo vota l’esclusione di Consigliere a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente e un Vice Presidente.
È eletto Presidente il Socio Membro che ottiene il maggior numero di voti.
È eletto Vice Presidente il Socio Membro che ottiene il maggior numero di voti dopo il Presidente.
Il Consiglio Direttivo definisce le attività annuali e, a tal fine, può affidare ad alcuni degli associati, anche non Consiglieri, l’incarico di Coordinatori di attività determinandone i compiti e le responsabilità. In tal caso, è facoltà del Consiglio attribuire diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo, relativamente alle delibere attinenti alla materia affidata al Coordinatore di attività.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando almeno la metà dei Consiglieri ne abbiano fatto richiesta.
Sono conferiti al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione. In particolare e a mero scopo esemplificativo, il Consiglio Direttivo ha il potere-dovere di:
- predisporre il rendiconto dell’esercizio sociale da sottoporre all’Assemblea ordinaria degli associati;
- deliberare sull’ammissione di coloro che ne fanno richiesta, sul recesso e sulla decadenza ed esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatti salvi i casi per i quali lo Statuto prevede diversamente, e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi si trova a svolgere le sue funzioni. Il Presidente può disporre che l’intervento alla riunione e il voto a distanza avvengano mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica. Il Presidente constata la regolare costituzione del Consiglio e nomina un Segretario anche non associato, con la funzione di redigere il verbale delle deliberazioni del Consiglio. Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
Art. 13 - Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti;
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Patrimonio può essere posto a servizio anche della gestione ordinaria di cui al successivo Art. 14.
Art. 14 - Gestione ordinaria
L’esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l’anno solare. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- le quote associative annuali degli associati;
- i contributi volontari versati dagli associati;
- le eventuali rendite del Patrimonio;
- l’utile derivante dalla quota partecipativa richiesta in caso di manifestazioni;
- ogni altra entrata che contribuisca a incrementare l’attivo sociale.
Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o gli avanzi di gestione, i fondi, i capitali e le riserve.
Art. 15 - Scioglimento
Il Consiglio Direttivo può deliberare lo scioglimento dell’Associazione. È richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Con la stessa deliberazione il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore incaricato di devolvere il saldo attivo netto e l’eventuale patrimonio residuo a favore di associazioni che perseguono finalità analoghe.